La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale.
E’ l’incipit dell’articolo 1 della la legge 152/2024 in materia di Rievocazioni storiche e patrimonio culturale immateriale e la sua attuazione, presentata nei giorni scorsi alla Camera.
Conferenza stampa organizzata dal deputato Virginio Caparvi, primo firmatario della Legge. A rappresentare la Toscana presente Roberta Benini, presidente del Comitato toscano delle rievocazioni storiche, e promotrice della legge nazionale. Regione Toscana elogiata avendo fatto da apripista alle leggi regionali in materia.
Oltre agli onorevoli Virginio Caparvi (Lega) e Federico Mollicone (Fratelli d’Italia), firmatari della legge, presenti il direttore dell’Istituto Centrale patrimonio immateriale Leandro Ventura e i presidenti delle associazioni regionali, come detto Roberta Benini per la Toscana, Carlo Paolocci (Umbria), Giannantonio Braghiroli (Emilia-Romagna), Antonio Tempesta (Lazio).
“Legge in vigore dal 1 novembre scorso anno – ha sottolineato Mollicone presidente Commissione Cultura della Camera e firmatario della Legge -; qualche anno fa nessuno di noi avrebbe mai pensato che lo stato italiano pubblicasse in Gazzetta una legge sulla rievocazione storica. Questa legge Rievocazione storica rappresenta una politica attiva di promozione culturale e completa, valorizza i beni culturali parchi archeologici, incentiva le forme diverse di turismo, contribuisce alla didattica approfondimento scientifico, e alla riscoperta di quelle tradizioni che vanno a comporre il concetto stesso e vivo di identità nazionale.
Annuncio a cui daremo seguito insieme al ministro Giuli e ai sottosegretari all’attuazione della legge in tempi brevi, e che le associazioni regionali, saranno valorizzate nel percorso dei decreti attutativi, ci sarà un’attenzione alle associazioni regionali che molto spesso hanno coperto lacune normative in questi anni e sono state vero e proprio motore immobile della rievocazione storica. Come sappiamo in Italia sono state censite 1300 manifestazioni di rievocazione storica in tutte le zone d’Italia.
Con questa legge sosteniamo – ha proseguito il deputato – i rievocatori e le associazioni di rievocazione, da una parte l’articolo 1 della legge 152 (leggi sotto). Inoltre sappiamo che andiamo a prevedere il sostegno finanziario agli enti di rievocazione storica e alla realizzazione delle relative manifestazioni attraverso il fondo che lo stato italiano ha finanziato con 4 milioni di euro l’anno, attraverso lo sviluppo del turismo culturale, un elenco nazionale degli enti e manifestazione storica presso il ministero e attivazione collaborazione fra gli enti e istituzioni scolastiche ed universitarie. La rievocazione storica è un fattore di sviluppo della cultura e del turismo di qualità, elemento di coesione identità nazionale e rappresenta vettore per comprensione della storia nazionale e delle nostre tradizioni.
Con questa legge – ha aggiunto Mollicone – abbiamo tracciato linea di indirizzo che non è solo italiana, in tutta Europa esistono splendidi esempi di rievocazione storica. Ma l’Italia è la prima nazione che ha approvato una legge quadro unendo anche il Fondo che era preesistente (che ha premiato Il Bianco e l’Azzurro nel 2023 e 2024, ndr.), per stabilire la rievocazione storica, accettandola e accogliendola sul podio delle politiche attive culturale, alla pari dell’archeologia, mostre, musei, beni e luoghi culturali”.
“Questa legge – ha evidenziato Caparvi – è anche una pacificazione di tanti intenti buoni che sono sorretti sullo spontaneismo, che sia benedetto, ma che aveva bisogno di una guida, perché nel mezzo a tanti eventi di rievocazione, ci sono tanti eventi di folclore e tradizione popolare, ma che non sono rievocazione storica”. Alla base deve esserci la ricerca storica: “La legge prevede un elenco di manifestazioni e associazioni, la nascita di un comitato tecnico scientifico, che possa valutare e aggiornare l’elenco (ogni 3 anni), e il sostegno economico alla realizzazione di questi eventi che è costoso laddove c’è una ricerca specifica, con attenzione all’abito, al luogo. Funzione sociale per creare un senso di comunità più legate al proprio territorio”.
“Il nostro lavoro è quello di guidare un percorso che porti ad una normalizzazione dei tempi per l’attuazione e che dia riferimenti alle associazioni regionali” ha detto caparvi che ha ricordato il “fondamentale lavoro con le scuole” per tramandare questo patrimonio culturale della rievocazione storica, e coinvolgimento delle scuole richiamato con l’articolo 7.
ARTICOLO 1 LEGGE 152/2024
La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali componenti fondamentali del patrimonio culturale nonché elemento qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale della comunità nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall’articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167
